Certificazione energetica degli edifici - le novità introdotte dalle Linee guida

       

 

Nella paesi della comunità europea circa il 40% dei consumi energetici è utilizzato per il riscaldamento ed il raffrescamento degli edifici e per la produzione di acqua calda per usi sanitari.

In Italia la maggior parte degli edifici, per far fronte al riscaldamento invernale, al raffrescamento estivo ed alla produzione di acqua calda, consuma una quantità di energia straordinariamente elevata.

In un appartamento di 100 mq., per il solo riscaldamento degli ambienti, si consumano in media 15.000 Kilowattora ogni anno.

 

Per rendere evidente la grande quantità di energia sprecata è sufficiente considerare che se si realizza un edificio ed il relativo impianto di riscaldamento secondo le tecnologie costruttive più moderne in tema di risparmi energetici, è possibile garantire il riscaldamento di 100 mq. con soli 1500 Kwh l’anno. 

La Comunità Europea,  da molti anni,  si è posto il problema di migliorare l’efficienza delle costruzioni per ottenere grandi risparmi energetici; nel 2002 ha, perciò, emanato una specifica direttiva ( 2002/91/CE)  sul rendimento energetico in edilizia

L’Italia con grande ritardo ha emanato le norme e le procedure per il recepimento della direttiva europea ed oggi, dopo circa 7 anni,  non ha ancora definito completamente l’iter legislativo concernente la direttiva 2002/91/CE.

Un passo importante nella definizione del processo legislativo è avvenuto il 10 luglio 2009 allorché sono state pubblicate le tanto attese linee guida nazionali sulla certificazione energetica degli edifici.

Ad oggi, per il completamento delle norme, mancano solamente i decreti che definiscono i requisiti dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione energetica  e le norme per il condizionamento estivo e per l’illuminazione artificiale degli ambienti.

Con la pubblicazione delle linee guida, sono stabilite le procedure per la certificazione energetica degli edifici.

Queste procedure si applicano immediatamente nelle regioni che fino ad ora non avevano definito una propria procedura per la certificazione degli edifici; nella altre regione  Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna,  Liguria,  Puglia, Basilicata, Umbria, Valle d’Aosta,  e nelle province autonome di Bolzano e Trento continueranno ad applicarsi le procedure già stabilite dalle relative leggi regionali anche se, per esse permane l’obbligo di adeguare la propria legislazione per renderla conforme  ai contenuti essenziali delle linee guida.

Quali sono gli obiettivi  che la Comunità europea si è posta con certificazione energetica degli edifici?

 

1.      fornire agli acquirenti degli immobili una informazione chiara sui livelli di consumo energetico ed un elemento di raffronto tra le varie unità immobiliari. In tal modo la scelta di acquisto ed il valore dell’immobile può essere effettuata anche con riferimento all’efficienza energetica e, di conseguenza ai costi di gestione.

2.      dare informazioni ai  proprietari di unità immobiliari sugli interventi utili alla riduzione dei consumi energetici. La certificazione, infatti, non si deve limitare  alla individuazione della classe energetica dell’edificio ma deve individuare gli interventi per il miglioramento della prestazione energetica.

 

 

Il certificato energetico deve riportare le seguenti informazioni:

 

  • L’individuazione dell’edificio o dell’appartamento;

·        I dati relativi alla prestazione energetica dell’edificio;

  • I valori previsti dalla normativa vigente;
  • La classe energetica dell’edificio individuata da una lettera dalla A ( massima efficienza ) alla G ( efficienza energetica minima);
  • Le raccomandazioni per la ridurre i consumi energetici;
  • I riferimenti del tecnico che ha effettuato la certificazione;
  • L’indicazione degli strumenti di valutazione, delle metodologie  e dei software utilizzati.

 

Per gli edifici ad uso collettivo ( Collegi, conventi ecc) la prestazione energetica è indicata numero di Kwh per m3 e per anno convenzionalmente necessari alla climatizzazione, illuminazione e produzione di acqua calda sanitaria per l’edificio:

 

L’attestato di certificazione energetica ha validità massima di 10 anni a partire dal suo rilascio e dovrà essere aggiornato:

 
a) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell'immobile;

b) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l'istallazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;


c) ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell'edificio;


Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti a uso pubblico, di superficie superiore ai 1.000 metri quadrati, l’attestato di certificazione energetica deve essere affisso all’interno dell’edificio in un luogo ben visibile.

 

I tecnici che redigono la certificazione energetica dell’edificio devono possedere requisiti professionali di competenza documentabili, essere indipendenti e non possono intervenire in alcun modo nella fase di progettazione o esecuzione dell’opera.

 

                                      Ing. Fernando Gioia

 

 
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